Statuto del Gruppo Politico Organizzato “AZZURRI l’Alternativa Nazionale”

(associazione senza scopo di lucro)
Art. 1 – Finalità

AZZURRI l’Alternativa Nazionale è un gruppo politico organizzato che si riconosce nei valori della Patria e che mette al centro del proprio agire l’interesse nazionale. AZZURRI l’Alternativa Nazionale vuol essere una Comunità sociale e politica a servizio dell’Italia.

AZZURRI l’Alternativa Nazionalenon si riconosce né nel neocapitalismo del libero mercato né nel neocomunismo della globalizzazione e persegue l’obiettivo di un’economia che assolva una funzione sociale a servizio di ogni essere umano secondo una dottrina equa e solidale. Lo Stato Repubblicano ponga al centro della propria azione gli interessi dei cittadini tutti e sia strumento della comunità nazionale. Uno Stato Democratico espressione di una visione organica della società a partire dalla famiglia quale sua prima cellula. Uno Stato che sia di supporto al diritto al lavoro quale via di realizzazione individuale e di ricchezza della nazione. Tutela del risparmio, diritto a una retribuzione decorosa, diritto alla proprietà della casa quali fattori di garanzia di libertà.

AZZURRI l’Alternativa Nazionale non persegue alcun fine di lucro e attraverso azioni politiche, democratiche, giudiziarie e sociali intende valorizzare pacificamente i principi di pace, giustizia, libertà ed equità sociale nonché tutelare il benessere di ogni singolo essere umano a partire dai cittadini italiani.

AZZURRI l’Alternativa Nazionale ritiene il rispetto degli animali, delle piante e della natura un aspetto qualificante di un armonioso benessere e supporta la biodiversità degli ecosistemi.

AZZURRI l’Alternativa Nazionale ritiene la comunità nazionale la via storica nel quale realizzare la piena realizzazione del proprio essere a livello materiale e spirituale. L’Italia si ponga nel Mondo per la pace e quale portatrice della civiltà classica-cristiana-latina. L’Italia agisca a livello regionale quale attore fondamentale nel Mediterraneo e cerniera tra Europa, Africa e Asia.

Art. 2 – Simbolo e denominazione

Il simbolo del gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale appartiene esclusivamente al gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale il cui utilizzo è assegnato al legale rappresentante protempore dello stesso. Il simbolo, allegato al presente statuto, è anche contrassegno elettorale dello stesso.

Il simbolo è rappresentato da un cerchio con corona di circonferenza di colore azzurro identificato dal codice esadecimale #0087ff e altresì dal codice rgb (0, 135, 255). Lo spazio interno del cerchio è divisò in due metà, quella inferiore in colore azzurro della medesima tonalità della corona mentre la metà superiore è di colore bianco, in entrambe le metà vi sono due scritte. Al centro posizionate tra le due scritte, vi sono vicine tra loro tre sottili ondine, di cui la prima di colore verde è situata nella metà superiore del cerchio, la seconda di colore bianco è posta al centro e la terza di colore rosso è nella metà inferiore. Nella metà inferiore del cerchio vi è inscritto in bianco l’Alternativa Nazionale mentre nella parte superiore vi è inscritto, in colore azzurro di tonalità identica a quella della corona, in stampatello maiuscolo AZZURRI.

Per apportare modifiche al simbolo ed emblema elettorale oppure alla denominazione serve il voto del Consiglio a maggioranza dei tre quinti aventi diritto, oppure l’approvazione dei partecipanti al Congresso.

Tutti i simboli del gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale, anche se utilizzati una sola volta, sono di proprietà esclusiva del gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale e per esso del Presidente, il quale ne potrà autorizzare l’uso a suo insindacabile giudizio per le elezioni amministrative e con approvazione del Consiglio per le elezioni politiche, regionali ed eventualmente europee.

La denominazione del gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale di cui a seguire nel presente statuto è anche abbreviato per semplicità in AZZURRI.

Art. 3 – Sede

Il gruppo politico organizzato AZZURRI ha la propria sede legale in San Lazzaro di Savena (BO), Via Del Fiume n. 52.

Essa viene comunque stabilita dal Presidente nella qualità di rappresentante legale, sempre nel limite dell’ambito del territorio nazionale.

Art. 4 – Durata

La durata del gruppo politico organizzato AZZURRI è illimitata.

L’eventuale scioglimento del gruppo politico organizzato AZZURRI può essere deliberato dal Consiglio Nazionale con maggioranza dei quattro quinti aventi diritto oppure dal Congresso con il voto favorevole dei tre quinti dei partecipanti.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto obbligatoriamente ad associazioni con finalità analoghe, consultato l’organo di controllo di cui all’art.3 comma 190, della legge n.662 del 23 dicembre 1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Titolo II – Iscrizione e garanzie

Art. 5 – Iscrizione ed associati

Tutti i maggiorenni cittadini italiani oppure di stato membro dell’Unione Europea e residenti in Italia possono liberamente iscriversi secondo le procedure del presente statuto ed eventuali modalità indicate dal Responsabile delle Adesioni e comunicate anche tramite il sito internet ufficiale.

Possono iscriversi ad AZZURRI anche soggetti iscritti ad altri partiti, gruppi, associazioni, movimenti (da indicarsi nell’atto annuale d’iscrizione) a imprescindibile condizione che quest’ultimi abbiano finalità e scopi analoghi e assolutamente non in contrasto con AZZURRI

Gli associati si distinguono in “simpatizzanti” o “militanti”.

Ai soci simpatizzanti non è richiesta alcuna la quota di adesione, non hanno obblighi o diritti se non quelli dell’osservanza del presente statuto. Essi possono partecipare con diritto di parola alle attività territoriali della sezione di appartenenza. La domanda di socio simpatizzante è accolta o respinta dal Segretario di Sezione.

I soci militanti, previo pagamento della quota sociale annuale, partecipano e contribuiscono allo sviluppo di AZZURRI acquisendo in via esclusiva il diritto di elettorato passivo ed attivo. La qualifica di militante può essere richiesta da parte di coloro che hanno partecipato concretamente alle attività del gruppo politico organizzato dopo quattro mesi dall’atto di prima iscrizione come socio simpatizzante.

La domanda è inoltrata al Segretario Provinciale il quale, entro il limite di sessanta giorni, l’accetta, la respinge o richiede un secondo periodo di verifica. In caso di respingimento è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Responsabile delle Adesioni, che decide entro sessanta giorni in via definitiva ed inappellabile.

La qualifica di militante, sin dall’atto di presentazione della domanda, è incompatibile con la partecipazione a organizzazioni mafiose o criminali, l’iscrizione ad associazioni occulte o segrete, in gruppi iscritti alla massoneria o associazioni deviate.

L’associato perde la qualifica di militante in caso di decesso, non rinnovo dell’iscrizione per mancato versamento della quota di adesione annuale da effettuarsi nel mese di gennaio di ogni anno, dimissioni proprie o per provvedimenti sanzionatori.

L’anno sociale del Gruppo politico organizzato AZZURRI inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 6 Controllo e sanzioni

Il comportamento degli associati deve essere conforme a principi di onestà e correttezza e improntato sempre e comunque alla buona fede. Le deliberazioni degli organi di AZZURRI impegnano tutti i militanti, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, a operare nel rispetto delle scelte adottate; è sempre fatta salva la possibilità, in apposite assemblee o incontri interni, di continuare a sostenere le proprie posizioni nella massima libertà di espressione.

L’ associato che, in violazione degli obblighi assunti con l’accettazione dello Statuto, venga meno ai principi ispiratori e all’azione politica di AZZURRI può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso, sono, nell’ordine:

a) richiamo scritto;

b) sospensione fino ad un massimo di quattro mesi con sospensione da eventuali incarichi;

c) invito alle dimissioni dalle cariche istituzionali ricoperte su designazione del Movimento;

d) espulsione per gravi ragioni politiche e/o morali.  

Per gravi ragioni si intendono fatti, comportamenti, atteggiamenti anche omissivi, dichiarazioni o quant’altro posto in atto volontariamente a danno dell’azione politica e sociale del gruppo politico organizzato politico AZZURRI o in violazione di legge.

Tutti gli organi interni sono preposti, per quanto di responsabilità, a verificare la corretta e consona partecipazione degli associati. 

In relazione ai provvedimenti disciplinari il richiamo e la sospensione sono di competenza del Segretario Provinciale nella cui sezione è iscritto il militante, mentre l’invito alle dimissioni o l’espulsione, in quanto eventi straordinari, possono essere intrapresi esclusivamente dal Presidente, o dal Responsabile Amministrativo/tesoriere.

Il sottoposto al provvedimento sanzionatorio, entro sessanta giorni può presentare ricorso, che non sospende l’efficacia dei provvedimenti, al Responsabile Adesioni. Quest’ultimo si pronuncia in via definitiva entro il limite di sessanta giorni. Le sue decisioni in relazione ai punti c) e d) del presente articolo sono appellabili entro sessanta giorni presso il Garante.

Gli organi preposti ai ricorsi disciplinari decidono, nel rispetto dei tempi indicati e senza ulteriori formalità procedurali, fatto salvo eventuale contraddittorio.

Art. 7 Il Garante

Il Garante è figura di massima tutela degli iscritti che, per sua imparzialità di funzione, non può ricoprire nessun altro ruolo o incarico interno. Egli è designato dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto e può essere sfiduciato con le medesime modalità.

Dura ordinariamente in carica quattro anni e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Presidente e non è rieleggibile.

Compiti del Garante sono:

  • interpretazione delle norme statutarie in ogni caso di controversia interna causa di ostacolo all’azione di AZZURRI,
  • giudicare eventuali impugnazioni in relazione alle decisioni del Responsabile delle Adesioni in merito ai punti c e d del’art.6 del presente Statuto. Il giudizio del Garante avviene entro sessanta giorni ed è inappellabile.
  • Emettere pareri su richiesta degli organismi nazionali
  • Può essere chiamato a mediare per qualsivoglia vertenza interna

Titolo III – Gli organi

Art. 8 Il Congresso

Viene convocato in via ordinaria dal Presidente almeno ogni quattro anni, ovvero in via straordinaria quando necessario, ovvero dal Consiglio a maggioranza degli aventi diritto.

Il Presidente predispone un regolamento congressuale finalizzato al corretto e buon funzionamento del Congresso, che deve essere ratificato dal Consiglio.

La convocazione del Congresso avviene con almeno venti giorni di anticipo sulla data designata e deve indicare luogo, data, orario, ordine del giorno; può avvenire anche mediante pubblicazione sul sito internet ufficiale oppure tramite lettera, posta elettronica, affissione presso la sede, inserzione stampa o diffusione radiotelevisiva.

Il Congresso è validamente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e, in seconda istanza, posticipata di almeno 24 ore con qualsiasi numero di partecipanti.

Non sono previste né ammesse deleghe da parte degli aventi diritto al Congresso

Costituiscono il Congresso in via esaustiva e con diritto di parola e voto i seguenti soggetti:

  • i delegati assegnati su base provinciale, assegnazione da ripartirsi in proporzione sia agli elettori residenti che ai voti raccolti.
  • gli eletti nel Parlamento nazionale, eventualmente nel Parlamento Europeo, nei consigli regionali e i sindaci dei comuni capoluogo.
  • i componenti del Consiglio uscente;
  • i Coordinatori Provinciali.

Il Congresso discute e approva tramite votazione le mozioni di indirizzo politico che divengono la base del programma. Esse avvengono per voto palese o per voto segreto previa richiesta di un quinto dei votanti

Il Congresso elegge il Presidente e i componenti del Consiglio.

Nel caso di un unico candidato a Presidente egli risulta eletto per acclamazione, con più candidati a Presidente si svolgerà tramite voto segreto un’unica votazione e risulterà validamente eletto il più votato.

I componenti del Consiglio vengono eletti tramite un’unica votazione segreta. I vari candidati possono concorrere singolarmente o dichiarare un collegamento con altri tramite liste di scopo. I congressisti tra i vari candidati al Consiglio esprimono un solo voto di preferenza 

Art. 9 Presidente e Giunta Esecutiva

Il Presidente è il rappresentante legale del gruppo politico organizzato AZZURRI di fronte ai terzi. 

Il Presidente è autorizzato ad attivare atti giudiziari, presentare querele, attivare- e gestire conti bancari e/o postali e/o finanziari, ovvero demandare al Tesoriere, nonché svolgere qualsiasi altro atto che riterrà utile ed indispensabile in favore del gruppo politico organizzato AZZURRI avanti a qualsiasi autorità giurisdizionale. Il Presidente nelle proprie specifiche funzioni può mantenere a sé direttamente, o delegare a persone di propria fiducia, uno o entrambi i ruoli del Tesoriere e del Responsabile delle Adesioni, 

Il Presidente controlla e garantisce l’applicazione del presente Statuto parte di tutti gli attivisti.

Egli è eletto dal Congresso, dura in carica quattro anni e può ricoprire l’incarico non oltre due mandati anche non consecutivi.

Il Presidente, per lo svolgimento delle proprie funzioni, è supportato dalla Giunta Esecutiva che egli presiede. La Giunta Esecutiva indicativamente è composta dai seguenti:

  • Responsabile Amministrativo o Tesoriere
  • Responsabile delle Adesioni
  • Responsabile della comunicazione o Portavoce
  • Responsabile politico militanti e territori
  • Responsabile politica nazionale
  • Responsabile politica internazionale
  • Responsabile politiche regionali
  • Responsabile politiche locali
  • Responsabile Organizzativo
  • Responsabile procedure elettorali
  • Altri specifici ruoli determinati dal Consiglio

La Giunta Esecutiva può avvalersi di figure esterne per specifiche competenze tecniche.

I Componenti della Giunta Esecutiva godono di ampia autonomia nell’area di propria diretta responsabilità, sono revocabili dal Consiglio per via diretta o su proposta del Presidente, essi decadono con l’elezione di un nuovo Consiglio.

Il Presidente può essere sfiduciato dai tre quinti dei componenti il Consiglio i quali indicheranno anche un presidente protempore. Si procederà quindi, entro centottanta giorni, alla convocazione di un Congresso straordinario per l’elezione di un nuovo Presidente.

Art. 10 Il Consiglio

Sono componenti del Consiglio il Presidente, gli eletti dal Congresso in una quota variabile tra quattro e quattordici, i rappresentanti nelle istituzioni nella quota di un deputato, un senatore, un consigliere regionale, un sindaco di città capoluogo, un eventuale parlamentare europeo.

I rappresentanti nelle istituzioni vengono eletti dai rispettivi altri eletti col medesimo ruolo istituzionale.

Il Consiglio è presieduto dal Coordinatore del Consiglio, eletto dal Consiglio stesso nella prima seduta utile. Egli prepara l’ordine del giorno con avviso di convocazione da effettuarsi con almeno cinque giorni di anticipo anche tramite il sito internet ufficiale di AZZURRI o altre modalità idonee. Il Coordinatore conserva i verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio.

Esso si riunisce normalmente a cadenza trimestrale o in via straordinaria, su richiesta del Presidente o di un quinto dei componenti o direttamente dal Coordinatore.

Il Consiglio è validamente costituito dalla presenza della metà più uno dei suoi componenti e, quando non diversamente disposto dalle norme di legge o dal presente Statuto, approva a maggioranza dei presenti.

Il voto di astensione non viene considerato ai fini del conteggio finale.

In caso di parità di voti, quello del Presidente risulta determinante.

Le riunioni si svolgono preferibilmente in presenza ma in caso di necessità potranno svolgersi anche per videoconferenza o con sistema misto.

Sono prerogative per le quali è richiesta l’approvazione del Consiglio: 

  • le questioni di maggiore rilevanza ai fini dell’azione di AZZURRI che non siano già demandate ad altri organi per legge o secondo il presente statuto;
  • l’importo delle quote associative proposte dal Responsabile Adesioni
  • gli atti di bilancio predisposti dal Responsabile Amministrativo – Tesoriere secondo le norme di legge
  • i regolamenti o relative modifiche che di volta in volta si rendessero necessari per il corretto e buon funzionamento del gruppo politico organizzato
  • le modifiche dello Statuto a maggioranza dei componenti il Consiglio
  • l’indicazione dei componenti la Giunta Esecutiva
  • l’approvazione dei consulenti tecnici esterni alla Giunta Esecutiva
  • l’utilizzo del simbolo a fini elettorali da parte del Presidente, o suo delegato, alle elezioni nazionali, regionali ed eventualmente europee
  • approvazione delle liste di candidati per le elezioni nazionali, regionali ed eventualmente europee
  • ratifica a maggioranza dei componenti degli eventuali accordi elettorali
  • ratifica della nomina del Responsabile Amministrativo – Tesoriere
  • ratifica della nomina del Responsabile delle Adesioni
  • nomina del Coordinatore del Consiglio
  • nomina dei Coordinatori Regionali
  • ratifica dei Coordinatori Provinciali

Titolo IV Struttura ed articolazione

Art. 11 Sezioni Comunali e Segretario Provinciale 

Il gruppo politico organizzato AZZURRI si articola a livello locale sulla base di sezioni comunali. 

Il numero di soci militanti minimo per costituire una sezione viene deliberato dal Consiglio in relazione alle condizioni di sviluppo del movimento. 

Il Coordinamento Regionale valuta, nell’eventuale presenza di un numero elevato di militanti nei comuni capoluogo la costituzione di più sezioni all’interno dello stesso. Nel caso invece di un numero insufficiente di militanti più comuni possono costituire assieme una sezione territoriale d’area.

Gli attivisti della sezione, in conformità alle linee generali adottate dal Congresso e indicate dal Consiglio, decidono di propria autonoma iniziativa le azioni in ambito politico locale ed eleggono a maggioranza semplice il Segretario Comunale. Gli attivisti di una determinata provincia riuniti in assemblea eleggono a maggioranza semplice il Segretario Provinciale il quale presiede il Coordinamento Provinciale dei Segretari Comunali della propria provincia. Egli si coordina a sua volta con il Coordinatore Regionale. Nelle province in cui manchi lo specifico segretario esso viene indicato dal Consiglio.

L’utilizzo del simbolo AZZURRI a fini elettorali è autorizzato in via esclusiva del Presidente.

Le Sezioni Comunali non godono di piena autonomia patrimoniale. I Segretari nei limiti delle attività locali, non possono sostenere spese per singola iniziativa che superi complessivamente i cinquemila euro, di cui devono prevedere con loro diretta responsabilità la copertura per autofinanziamento. I membri di ciascuna sezione sono giuridicamente responsabili delle proprie azioni, di cui rispondono direttamente e personalmente. Il Coordinamento Provinciale è privo di un proprio bilancio.

Art. 12 Coordinatori Regionali

AZZURRI articola la propria struttura organizzativa e politica a livello regionale tramite i Coordinamenti Regionali costituiti in ogni singola regione dell’insieme specifico dei segretari provinciali della regione di appartenenza.

Il Coordinamento Regionale è presieduto dal Coordinatore regionale indicato tramite votazione a maggioranza dal Consiglio, egli può essere uno dei segretari provinciali o anche figura terza a condizione di essere residente o con legami significativi, a valutazione insindacabile del Consiglio, nella regione.

Il Consiglio può indicare per le Aree Metropolitane maggiori dei coordinatori, i quali agiscono e si relazionano con il Consiglio al pari dei Coordinatori Regionali.

L’utilizzo del simbolo AZZURRI a fini elettorali regionali è autorizzato dal Presidente, o suo delegato, dietro approvazione del Consiglio.

Art. 13 Settore Adesioni e Privacy

Il Responsabile delle Adesioni oltre a quanto stabilito dal presente statuto e dai regolamenti interni è tenuto ad organizzare le adesioni all’associazione attraverso procedure informatiche in “cyber security” in conformità della Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 così come modificata dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Titolo V – Elezioni Nazionali, Regionali, Amministrative ed eventualmente Europee

Art. 14 Partecipazione

Il Gruppo politico organizzato AZZURRI partecipa alle elezioni con l’obiettivo di ottenere propri rappresentanti nelle istituzioni, che perseguano e realizzino i principi e i programmi dell’associazione.

In considerazione delle proprie finalità politiche, AZZURRI partecipa alle elezioni nazionali, regionali, amministrative ed eventualmente europee. La decisione dell’opportunità politica di partecipazione alle elezioni europee necessita dell’approvazione del Consiglio con maggioranza dei tre quinti dei componenti.

Il Consiglio approva a maggioranza dei componenti le candidature per le elezioni del parlamento nazionale, dei consigli regionali e del parlamento europeo. Le candidature per le elezioni comunali sono approvate dai rispettivi coordinamenti regionali ad eccezione dei sindaci dei comuni capoluogo per i quali è necessaria l’ulteriore ratifica del Consiglio.

Il Presidente quale rappresentante legale autorizza, altresì, l’uso del simbolo elettorale del Gruppo Politico Organizzato “AZZURRI” secondo le disposizioni del presente statuto e di legge.

Art. 15 Candidature

AZZURRI promuove la partecipazione alla vita politico istituzionale delle donne, garantendo tra le candidature alle elezioni il massimo equilibrio possibile tra donne e uomini.

I candidati alle elezioni comunali e l’eventuale candidato a sindaco sono indicati dalle sezioni locali. I candidati alle elezioni regionali sono indicati, per le rispettive quote assegnate dalle normative vigenti, dai Segretari Provinciali mentre il candidato a presidente regionale è indicato dal Consiglio.

I candidati al parlamento nazionale ed eventualmente europeo sono scelti in base ad apposito regolamento predisposto, altresì aggiornato, dal Consiglio, a maggioranza dei componenti, con almeno sei mesi d’anticipo rispetto la data elettorale prevista.

Tutti i candidati sono chiamati a sottoscrivere il Codice Etico e il Manifesto Politico di AZZURRI e vincolati ad assolvere alle formalità di legge.

Art. 16 Eletti e gruppi

Gli eletti nelle istituzioni del gruppo politico organizzato AZZURRI l’Alternativa Nazionale si costituiscono in gruppi denominati AZZURRI l’Alternativa Nazionale.

L’eventuale adesione ad altri gruppi senza autorizzazione del Consiglio a maggioranza dei componenti comporta l’espulsione dall’associazione AZZURRI e la richiesta di dimissioni dalla carica istituzionale.

Al fine dello sviluppo delle azioni istituzionali degli eletti nel proprio ambito istituzionale si relazionano con le rispettive figure di riferimento del Consiglio. Nello specifico i gruppi parlamentari nazionali si coordinano con il Responsabile della politica nazionale, i parlamentari europei si coordinano col Responsabile della politica internazionale, i capogruppo dei vari gruppi regionali si coordinano con il Responsabile delle politiche regionali , i capogruppo dei vari consiglieri dei comuni capoluogo si coordinano al Responsabile delle politiche locali. Sindaci dei comuni capoluogo, Presidenti di regione e Ministri si coordinano direttamente col Presidente. Tutti gli eletti sono vincolati alla coerenza comportamentale con effettiva adesione alle linee deliberate dal Congresso e indicate dal Consiglio.

Titolo VI Amministrazione

Art. 17 Società esterna di revisione e controllo

Il Presidente, a seguito di domanda di iscrizione rivolta alla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici del Parlamento Italiano e di avvenuto inserimento nel Registro Nazionale dei partiti politici, ha il compito di nominare la società esterna di revisione contabile avente la funzione di controllo e certificazione dei bilanci e dei rendiconti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti.

Art. 18 Amministrazione e Responsabile amministrativo o Tesoriere

Il Responsabile Amministrativo o Tesoriere del Gruppo politico organizzato AZZURRI (in seguito indicato come Tesoriere) viene nominato direttamente dal Presidente e ratificato dal Consiglio. Egli dura in carica ordinariamente quattro anni e può essere rieletto una volta sola; decade con voto di sfiducia della maggioranza dei componenti del Consiglio; termina e rimette il proprio incarico dopo elezioni congressuali del Presidente.

In caso di impedimento permanente o dimissioni, il Presidente ne acquisisce le funzioni fino alla scelta di un nuovo incaricato. La carica di Tesoriere è incompatibile con quella di altro incarico interno al Movimento fatta salvo che la delega non sia esercitata direttamente dal Presidente nella sua qualità di rappresentante legale.

Il Tesoriere, in nome e per conto del gruppo politico organizzato:   

  • tiene i libri contabili e coordina l’operatività di una corretta gestione economica; segue il buon andamento e la regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale; è tenuto a prevedere per ogni spesa i relativi mezzi di finanziamento; 
  • predispone annualmente il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell’anno precedente. Nel corso dell’anno, in accordo col Coordinatore, potrà effettuare delle correzioni e degli aggiustamenti sulla base del reale andamento economico e della chiusura del conto consuntivo;
  • predispone entro il 31 marzo di ogni anno solare il bilancio consuntivo corredato da una relazione sulla gestione, e dall’inventario dei beni mobili ed immobili e quanto altro richiesto in conformità e secondo la disciplina normativa vigente.

Il bilancio consuntivo è pubblicato secondo disposizione di legge nel sito internet del entro il 15 luglio di ogni anno;

  • gestisce i flussi finanziari secondo i limiti delle norme di legge in materia, di quanto disposto dal Consiglio e delle disponibilità di cassa;
  • assicura la regolarità contabile e l’attinenza delle decisioni di spesa degli organi di AZZURRI con le effettive disponibilità e le voci di bilancio;
  • può bloccare le spese incompatibili col bilancio o non coperte chiedendo il riesame delle stesse;
  • può sottoscrivere mandati di pagamento;
  • incassa le quote sociali e le erogazioni liberali;
  • tiene i rapporti con le banche e i fornitori in genere;
  • svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per l’ordinaria operatività ed ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge;
  • è abilitato a riscuotere eventuali rimborsi, i contributi dello Stato o altre entrate che la legge riconosca al gruppo politico organizzzato.

Il Tesoriere inoltre può:

  • in ogni momento, effettuare ispezioni e controlli amministrativi e contabili;
  • affidare procure e deleghe; per motivi strettamente inerenti al proprio ufficio,
  • chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio con l’inserimento di appositi punti nell’ordine del giorno.

Art. 19 Revisore

Il Consiglio nomina, a maggioranza dei componenti, un Revisore dei Conti interno al gruppo politico organizzato scelto tra gli iscritti o al di fuori di essi e dotato delle opportune capacità professionali e degli adeguati requisiti morali

Il Revisore non può ricoprire altri incarichi all’interno. Egli dura ordinariamente in carica per quattro esercizi e comunque fino alla costituzione di un nuovo Consiglio a seguito delle elezioni del Presidente ed è rieleggibile una sola volta.

Il Revisore redige una relazione in merito alla corretta contabilità da allegarsi al rendiconto annuale. Al fine di ottemperare al meglio alle proprie funzioni, egli gode in autonomia degli opportuni poteri ispettivi sulla gestione finanziaria e contabile.

Art. 20 Entrate

Le risorse danno origine al patrimonio, che è unico ed indivisibile e che viene utilizzato esclusivamente per le finalità statutarie del movimento.

Le entrate sono costituite principalmente da: 

  • quote d’iscrizione associativa annuale;
  • contributi liberi e volontari dei cittadini;
  • utili derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • contributo dello Stato e rimborsi a norma di legge; eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
  • eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio;
  • rendite di beni mobili, immobili pervenuti all’organizzazione a qualunque titolo;
  • investimenti mobiliari e immobiliari;
  • lasciti, accettati con beneficio di inventario dal Presidente;
  • ogni altro tipo di entrata consentita dalla legge.

Art. 21 Uscite

Le principali uscite sono costituite da: 

  • spese per attività di informazione quali: stampa, editoria, discografia, emittenza radiotelevisiva, propaganda e qualunque altro strumento di comunicazione;
  • spese per campagne elettorali;
  • spese per manifestazioni ed eventi;
  • spese per studi riguardanti le finalità del gruppo politico organizzato;
  • spese di gestione ed implementazione del sito internet del gruppo politico organizzato;
  • spese di carattere generale;
  • spese indirizzate, ai sensi delle norme vigenti, ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica di almeno il 10% delle quote spettanti dalla destinazione volontaria del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche;
  • spese per sovvenzioni a sostegno di altri movimenti ed associazioni aventi finalità analoghe;
  • spese di formazione quadri, iscritti ed eventuali simpatizzanti;
  • spese per eventuale personale;
  • altre spese che si rendessero necessarie per il raggiungimento degli scopi o per la funzionalità operativa del gruppo politico organizzato.

I soci che cessino di far parte di AZZURRI a prescindere dalle cause, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sui fondi del gruppo politico organizzato che sono unitari ed indivisibili. 

Non possono essere distribuiti agli iscritti in nessuna forma eventuali fondi, riserve, avanzi di gestione o capitali.

È fatto divieto di distribuire in alcuna forma utili o avanzi di gestione, salvo i casi di destinazione e distribuzione imposti dalla legge.

Titolo VII Norme Transitorie

Art. 22 Disposizioni Transitorie

  1. La prima carica di Presidente è indicata nell’atto di costituzione del gruppo politico organizzato AZZURRI. Egli resta in carica nella piena totalità delle proprie prerogative fino alla tenuta del I° Congresso.
  2. Fino al I° Congresso il Consiglio ha la possibilità, per quanto di competenza, di integrare in qualsiasi momento gli organi del gruppo politico organizzato.
  3. Fino alla tenuta del I° Congresso i Fondatori costituiscono sia il Consiglio nella pienezza delle prerogative e modalità previste dal presente statuto che esercitare all’occorrenza i poteri del Congresso.
  4. Il periodo temporale dall’atto costituente alla prima elezione congressuale, in considerazione della sua natura fondativa, non ha effetto ai sensi del conteggio di nessuno dei limiti di mandato degli organi e delle cariche interne.
  5. Il I° anno sociale si apre l’1 gennaio 2026 per terminare il 31 dicembre 2026
  6. Il I° Congresso è da tenersi entro e non oltre il II° anno sociale.

Titolo VIII Norme Finali

Art. 23 Democrazia interna e tutela delle minoranze

AZZURRI assicura la tutela delle minoranze interne.

Ai militanti è sempre garantita la possibilità di sostenere in piena libertà di espressione le proprie posizioni nel corso delle assemblee o degli incontri interni. Sono previsti come strumenti di tutela individuale l’articolazione delle procedure disciplinari. La tutela collettiva è garantita dai quorum necessari all’approvazione di importanti e significative azioni di AZZURRI, degli organi e delle cariche interne, come disposto nel presente Statuto.

Art. 24 Trasparenza e sito Internet

Il gruppo politico organizzato AZZURRI assicura trasparenza anche mediante un proprio sito Internet altamente accessibile, anche da portatori di disabilità, avente caratteristiche di: chiarezza di linguaggio, affidabilità, completezza di informazione, semplicità di consultazione, qualità e sicurezza; con relativo accesso alle informazioni riguardanti: obiettivi e finalità, bilanci, organi associativi, funzionamento e democrazia interna ed anche proprio assetto statutario.

Art. 25 Evoluzione in partito politico

Il Consiglio a maggioranza dei tre quinti dei componenti può deliberare, dando delega al Presidente di provvedere ai necessari adempimenti, la richiesta, da inoltrarsi alla Commissione di Garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici del Parlamento Italiano, d’inserimento di AZZURRI nel Registro Nazionale dei partiti politici

Art. 26 Collegio Arbitrale

In relazione alla composizione extragiudiziale di qualsiasi controversia insorgente nell’applicazione e nell’esecuzione delle norme statutarie tra gli iscritti, tra gli organi, ovvero tra gli organi e gli iscritti, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri amichevoli compositori. Sono nominati uno per ognuna delle parti e il terzo in accordo tra le stesse oppure, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte di Appello di Bologna, che nominerà anche l’arbitro nel caso una parte non vi abbia direttamente provveduto. Il collegio giudicherà entro sessanta giorni “ex bono et aequo” tramite contradditorio senza ulteriori formalità procedurali. La determinazione ha effetto di accordo tra le parti. 

Art. 27 Norme di riferimento

In relazione a quanto non direttamente normato dal presente testo valgono le disposizioni di vigenti. Il presente statuto è regolato e interpretato secondo legge e per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 28 Disposizioni non modificabili

  1. Chiunque risulti avere espletato tre mandati pieni al parlamento nazionale non può essere ricandidato nella medesima istituzione.
  2. Per apportare modifiche alle finalità indicate all’art.1 serve il voto del Consiglio a maggioranza dei quattro quinti dei componenti oppure l’approvazione della maggioranza dei tre quinti dei partecipanti al Congresso.

Art. 29 Statuto e disposizioni finali

  1. Chiunque si dimetta dalla qualità di associato decade dalle cariche interne eventualmente ricoperte.
  2. Il Consiglio, con delibera a maggioranza dei tre quinti dei votanti, ha competenza, in relazione al presente Statuto, nell’emanazione di norme interpretative autentiche, nell’introduzione di disposizioni d’ordine legislativo nazionale ed europeo, nella correzione di errori materiali o di difetti di coordinamento tra i vari articoli, nella modifica dello Statuto stesso.
  3. Il presente statuto è redatto nella forma di atto pubblico.
  4. Il presente testo è letto, compreso ed approvato dai soci Fondatori membri del Consiglio del gruppo politico organizzato AZZURRI e sottoscrittori dell’atto costitutivo dell’associazione, del quale risulta parte integrante e diviene nei propri effetti immediatamente esecutivo.